Statuto

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE“ASSOCIAZIONETECNIVET“

Art. 1 ( Denominazione e Sede)

Si è costituita in data 24 ottobre 2022 l’ ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSOCIAZIONETECNIVET (di seguito associazione) con sede legale in Campagnano di Roma, strada costa di macchiano n.9 cap 00063. con la durata illimitata.

Al momento ed in caso di iscrizione dell’associazione nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore, l’associazione acquisirà  la denominazione di ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSOCIAZIONETECNIVET ETS.

L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative, con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 2 (Finalità)

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSOCIAZIONETECNIVET nasce persegue finalità culturali e scientifiche e di tutela della categoria professionale dei Tecnici Veterinari.

L’Associazione è fondata sull’osservanza di regole democratiche e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati che prevedono il rispetto e la centralità della persona, in armonia con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano ed è basata sul volontariato dei propri Soci.

L’Associazione si propone come obiettivo di stimolare e sostenere attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati.

In particolare l’attività avrà per oggetto l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art 5 lettera i del Dlgs 117/17.

L’Associazione non ha fini di lucro non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la sua vita.

Eventuali proventi derivanti dalle sue attività e dalle quote associative, al netto delle spese, saranno utilizzati per ogni esigenza dovuta allo sviluppo delle attività stesse o per sostenere iniziative di beneficenza, con l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 3 ( Compiti e Obiettivi)

Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare si propone di:

  1. promuovere l’arricchimento culturale dei soci, organizzando giornate di studio, convegni, seminari, corsi di aggiornamento e di formazione su argomenti e problematiche di interesse scientifico e professionale per il Tecnico e Medico Veterinario;
  2. produrre, pubblicare, diffondere e raccogliere materiale scientifico e informativo;
  3. stimolare esperienze di formazione, ricerca, verifica;
  4. favorire i contatti con tutte le associazioni scientifiche e professionali;
  5. collaborare con gli organi competenti nella standardizzazione delle prestazioni professionali;
  6. promuovere il riconoscimento legale della figura del Tecnico veterinario in Italia e la creazione di un albo professionale;
  7. avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio ed essere un punto di riferimento per le esigenze degli associati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:

  1. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima;
  2. curare la gestione di locali da adibire a sale conferenza;
  3. promuovere ed organizzare manifestazioni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
  4. richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
  5. svolgere in via marginale, accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e corsistica e annesso materiale scientifico, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
  6. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
  7. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali
  8. con il limite delle attività riservate per legge o per regolamento, in modo non prevalente e senza la possibilità di rivolgersi nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile o necessaria e pertinente al proprio scopo associativo. Il tutto nel rispetto della normativa

Art. 4 (Volontariato)

L’associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’attività di volontariato sarà regolamentata in base a quanto previsto dall’art. 17  Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche.

L’attivita’ del volontario non puo’ essere retribuita  in  alcun modo  nemmeno  dal  beneficiario.  Al volontario possono essere rimborsate dall’ente  del  Terzo  settore  tramite il  quale  svolge l’attivita’ soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate per l’attivita’ prestata, entro  limiti  massimi e alle  condizioni preventivamente stabilite  dall’ente  medesimo.  Sono  in  ogni  caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 5 ( Assicurazione obbligatoria)

Qualora l’associazione si avvalga di volontari dovrà assicurarli  contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connessi   allo svolgimento  dell’attività  di   volontariato,   nonché  per   la responsabilità’ civile verso i terzi nel rispetto dell’art 18 Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche.

Art. 6 ( Attività dei Soci)

L’attività dell’associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali degli associati.

Art. 7 ( Soci – Diritti e Doveri)

Possono far parte dell’Associazione medici e Tecnici veterinari laureati o diplomati in Italia o all’estero e personale non diplomato con comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore veterinario, sono altresì ammessi all’associazione gli studenti del settore che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto.

L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio di amministrazione dell’associazione per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, dietro versamento della quota sociale e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

L’interessato che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell’Assemblea, che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati,  hanno diritto di voto e ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati finché il numero di associati non risulti essere superiori ai limiti previsti dall’art 24 Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche.

Ciascun socio avrà diritto di esaminare i libri sociali a norma dell’art 15 co 3 DL 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

Decesso;

Mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione  scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo  del pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti  e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Art. 8 (Organi)

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il presidente del consiglio di amministrazione con l’incarico di rappresentante legale;
  3. L’Organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione);

Qualora l’Assemblea lo ritenesse opportuno potrà istituire il Collegio dei Revisori;

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 9 (L’Assemblea dei Soci)

L’Assemblea:

  1. a) rappresenta l’università dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto e può avvenire in presenza oppure con l’utilizzo di strumenti elettronici di videoconferenza;
  2. b) ha il compito di:

– nomina e revoca dei componenti degli organi sociali

– nomina e revoca dei soggetti revisori legali dei conti

– approva il bilancio

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di    responsabilità nei loro confronti

– delibera sull’esclusione degli associati

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari

– delibera lo scioglimento , la trasformazioni, la fusione o la scissione dell’associazione

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

L’Assemblea Ordinaria:

  1. a) è convocata almeno due volte l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul bilancio consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio di amministrazione o dei soci;
  2. b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo;
  3. c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
  4. d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede dell’Associazione, o all’Albo Pretorio del Comune, d’intesa con il Consiglio di amministrazione che stabilirà le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
  5. e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L’Assemblea Straordinaria:

L’assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione e delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di    responsabilità nei loro confronti, delibera sull’esclusione degli associati ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede dell’Associazione, o all’Albo Pretorio del Comune. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o di almeno un terzo dei soci.

E’ valida in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i tre quarti dei soci iscritti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un ora dopo, la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal ‘ Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 10 (L’organo di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione:

E’  formato da un numero di membri, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. Possono essere eletti per la maggioranza fra tutti i soci, sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza.

Resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso il quale provvede alla surrogazione dei medesimi sostituendoli con i soci che secondo i risultati delle elezioni seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione qualora ne sia compromessa al sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel Cda sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci l’intero Cda sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà indire l’assemblea elettiva dei soci per un nuovo Cda.

Gli amministratori qualora l’associazione si iscrivesse al Registro Unico Nazionale del terzo settore (Runts), entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l’iscrizione al Runts indicando il rappresentante dell’ente con amm.ne congiunta o disgiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi degli art. 28, 29 Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche.

S riunisce almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;

Stabilisce la quota sociale annuale da versare;

Predispone i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Bilancio dell’associazione

Spetta al Consiglio la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di esercizio (eventualmente redatto nella forma del rendiconto per cassa sulla base delle soglie previste per legge)  e del bilancio sociale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla nota integrativa che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie a norma di quanto indicato nell’art 13 del dl 117/2017.I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.11 (L’Organo di Revisione e Organo di Controllo)

Laddove vengano superati i limiti previsti degli art. 30 e 31 Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il Patrimonio Sociale dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote annuali e contributi versati dai Soci;
  • eredità, donazioni e legati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • da contributi dello Stato, delle regioni, di Enti Locali, e di Enti ed Istituzioni pubbliche e Privati finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • da contributi di organismi internazionali e dell’Unione Europea;
  • da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • da contributi per consulenze, studi, ricerche, seminari,convegni e simili;
  • da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale

Art. 14 (Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro)

  1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria  ai  fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,  solidaristiche  e di utilità sociale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la  distribuzione,  anche indiretta, di utili ed avanzi  di gestione, fondi e  riserve  comunque denominate  a  fondatori,  associati,  lavoratori  e   collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi  sociali,  anche  nel caso di  recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento  individuale del rapporto associativo.
  3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in  ogni caso distribuzione indiretta di utili:
  4. a) la corresponsione ad amministratori,  sindaci  e  a  chiunque rivesta cariche sociali di  compensi  individuali  non  proporzionati all’attività’ svolta, alle responsabilità assunte e alle  specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  5. b) la corresponsione a  lavoratori  subordinati  o  autonomi  di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento  rispetto  a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze  attinenti  alla  necessità  di  acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento  delle  attività  di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b),  g)  o h);
  6. c) l’acquisto di beni o servizi  per  corrispettivi  che,  senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  7. d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più  favorevoli  di  quelle  di  mercato,  a   soci,   associati   o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di  controllo,  a  coloro  che  a  qualsiasi   titolo   operino   per l’organizzazione o ne facciano  parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a favore  dell’organizzazione,  ai  loro  parenti entro il terzo grado ed  ai  loro  affini  entro  il  secondo  grado, nonché  alle  società  da  questi  direttamente  o   indirettamente controllate  o  collegate,  esclusivamente  in  ragione  della   loro qualità, salvo che tali cessioni  o  prestazioni  non  costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;
  8. e) la corresponsione a soggetti diversi  dalle  banche  e  dagli intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi   passivi,   in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti  al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

ART.13 (Scioglimento Associazione)

L’Assemblea dei Soci, in caso di scioglimento dell’Associazione, determinerà le modalità di liquidazione o impedimento e nominerà un liquidatorei scelti esclusivamente nell’ambito dei Soci Ordinari.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio  residuo  è devoluto, a norma di quanto previsto dal DL.GS 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,  ad  altri enti  del  Terzo  settore  secondo  le  disposizioni   statutarie   o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, qualora l’associazione venga iscritta al Runts tale devoluzione sarà soggetta al parere favorevole dello stesso.

ART.14 (Controversie)

Qualsiasi controversia tra i Soci o tra essi e l’Associazione o tra questi e il Presidente, anche attinenti all’interpretazione del presente statuto, sarà demandata alla decisione dell’Assemblea dei soci ed essa giudicherà pro bono et aequo e le sue decisioni sono inappellabili.

ART.15 (Modifiche statutarie)

Le disposizioni del presente statuto sono modificabili, a istanza del Consiglio di amministrazione o della maggioranza dei Soci . Le proposte di modifica sono depositate a impulso dei proponenti presso la sede sociale e rese pubbliche mediante affissione. Decorso 15 giorni da essa, il Presidente procederà all’indizione di un’assemblea straordinaria dei Soci, per deliberare sull’approvazione delle proposte di modifiche statutarie. In caso di approvazione le modifiche sono immediatamente efficaci. Copia dello statuto è depositata a cura del Presidente presso la sede sociale per almeno un mese.

Legge applicabile

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell’atto costitutivo, si applicano le disposizioni previste dal codice civile in tema di associazioni, dalle altre leggi speciali applicabili nonché i regolamenti previsti per l’Ente.